
Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha bocciato l'operato del Parco nazionale del Gran Sasso e del Comune di Capestrano cancellando il nulla osta e le autorizzazioni per l'uso turistico, con navigazione, del lago di Capodacqua, situato nell'area protetta e in una Zona di protezione speciale comunitaria per gli uccelli.
La Stazione Ornitologica Abruzzese (Soa) e la Lipu,che hanno fatto ricorso al Tar, dichiarano che “nonostante il sito sia utilizzato per la nidificazione da diverse specie protette, erano state autorizzate ‘a posteriori’, cioè a opere ormai realizzate, la costruzione di un pontile con rimozione della vegetazione spondale nonché la navigazione a fini turistici, anche in pieno periodo riproduttivo dell'avifauna”.
"Gli uccelli sono fortemente sensibili al disturbo, con una ‘distanza di fuga’ di poche decine di metri - dichiarano Stefano Allavena, delegato Lipu Abruzzo, e Massimo Pellegrini, presidente della Stazione Ornitologica Abruzzese -. Pertanto la cova e l'alimentazione dei pulcini sarebbe stata potenzialmente impattata dalle attività, per giunta in un luogo di dimensioni limitate e di grande rilevanza, essendo l'unica area umida del versante sud-occidentale del Parco. Questa sentenza è un richiamo alle aree protette, in questo caso il Parco del Gran Sasso, a perseguire i loro principali fini statutari e, cioè, la conservazione del patrimonio naturalistico".
Il ricorso al Tar era seguito ad una serie di segnalazioni depositate dalla Soa subito dopo essersi accorti dei lavori in corso. Sarebbe di fatto “illegittima una Valutazione di Incidenza "postuma" a opere realizzate e una valutazione naturalistica svolta da un architetto”.
Infatti, con la sentenza 350/2025 pubblicata ieri, il Tar “ha censurato i provvedimenti dei due enti con cui avevano approvato la Valutazione di Incidenza Ambientale ‘a posteriori’ per due ordini di motivi - dichiara Augusto De Sanctis, attivista Soa – in quanto la Valutazione di Incidenza non può che avere carattere preventivo e gli uffici pubblici preposti alla valutazione dello studio di incidenza presentato dal proponente deve avere competenze naturalistiche specifiche. I giudici del Tar – continua De Sanctis - nella sentenza ribadiscono che il funzionario che ha adottato la determinazione comunale numero 135/2021 ha il titolo di architetto e dispone quindi di competenze tecniche diverse da quelle scientifiche in materia di habitat naturali richieste in materia di valutazione di incidenza ambientale. Sono anni che la Regione ha incredibilmente sud-delegato piccoli Comuni privi delle indispensabili competenze per seguire procedure estremamente complesse come quelle della Valutazione di Incidenza. Questi sono i risultati – conclude De Sanctis - tanto che le stesse associazioni dei tecnici comunali hanno chiesto con noi di rivedere norme insensate che poi producono danni sul territorio da ogni punto di vista". 14 lug. 2025
MARIANO PELLICCIARO
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