Disastro Rigopiano. Chiesta condanna per sei funzionari Regione Abruzzo

Tre anni e dieci mesi di reclusione: è questa la pena richiesta oggi dal sostituto procuratore generale di Perugia, Paolo Barlucchi, per i sei dipendenti del Servizio di Protezione civile della Regione Abruzzo imputati nel processo d’appello bis per la tragedia dell’Hotel Rigopiano. Il nuovo giudizio davanti alla Corte d’Appello umbra – disposto dalla Cassazione – ribalta l’impostazione dei primi due gradi, in cui gli imputati erano stati assolti.

I funzionari regionali per i quali è stata chiesta la condanna sono Pierluigi Caputi, dirigente Regione Abruzzo; Carlo Visca, funzionario della Protezione civile Abruzzo; Emidio Primavera, funzionario/regional manager Abruzzo; Vincenzo Antenucci, dirigente del Servizio Prevenzione rischi e Protezione civile Abruzzo; Sabatino Belmaggio, dirigente Regione Abruzzo e Carlo Giovani, dirigente Protezione civile Regione Abruzzo. Sono accusati di omicidio colposo plurimo non aggravato, in concorso formale con crollo di costruzioni colposo aggravato dalla verificazione del danno.

Nel prosieguo della requisitoria, il sostituto pg ha esaminato nel dettaglio i loro ruoli e le omissioni che – secondo l’accusa – avrebbero contribuito alla tragedia del 18 gennaio 2017, quando l'albergo venne inghiottito da una valanga che fece 29 vittime tra ospiti e lavoratori della struttura. 

Barlucchi ha fondato la sua ricostruzione su un passaggio chiave della sentenza della Cassazione, nel quale viene detto che “era possibile e anche dovuto prevenire il disastro di Rigopiano”.

Secondo il procuratore, la mancata redazione e applicazione della Carta di localizzazione delle valanghe (Clpv) rappresenta il nodo decisivo dell’intera vicenda. Quello strumento, previsto per legge, una volta predisposto avrebbe imposto precisi vincoli sull’uso del territorio: divieto di accedere all’area dell'albergo, di lasciarla aperta in inverno, oppure limitazioni stagionali e gestionali tali da evitare qualsiasi esposizione al rischio.

"La prevenzione è la regina dell’incolumità individuale e collettiva – ha ribadito Barlucchi – e l’identificazione di Rigopiano come sito valanghivo avrebbe dovuto avvenire ben prima della tragedia. Non durante il disastro, non alla sua vigilia. Molto prima".

Il magistrato ha rievocato gli elementi che, a giudizio della Procura Generale, avrebbero dovuto indurre gli uffici regionali a classificare quell’area come ad alto rischio: la storia delle slavine, la collocazione geografica, la morfologia del pendio, gli avvertimenti tecnici e le ripetute segnalazioni ignorate.

"Se solo si fosse ragionato mettendo in fila ciò che la natura mostrava – ha detto – nulla di tutto questo sarebbe accaduto".

Barlucchi ha allargato il discorso alla cultura amministrativa italiana: "L’ostacolo principale è la mentalità con cui guardiamo alla prevenzione, alla quale non crediamo fino in fondo. Ma la legge esiste e deve essere adempiuta. Se ci fosse stata la Clpv, si sarebbe dovuto agire di conseguenza".

La mancata classificazione valanghiva, ha rimarcato il pg, è stata "determinante e dirimente". Per questo ha ritenuto non condivisibili le precedenti assoluzioni.

Nella precedente udienza, il sostituto procuratore generale aveva già chiesto la conferma delle condanne per i due tecnici della Provincia di Pescara, la condanna per l’ex sindaco di Farindola e per un tecnico comunale, sottolineando il “caos gestionale” dei soccorsi prima e durante le ore del disastro.

La Cassazione, nelle motivazioni che hanno portato al nuovo processo, ha sostenuto che la tragedia non fu soltanto un evento naturale “imprevedibile”, ma il risultato di obblighi normativi e tecnici disattesi.

Senza la Carta valanghe – mai approvata per anni, pur essendo prevista – il Rigopiano era rimasto operativo in una zona che non era compatibile con quel tipo di attività ricettiva.

"La mancata prevenzione – ricorda la Suprema Corte – è stata una delle cause del disastro". 20 nov. 2025

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