
A L'Aquila, l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025, è stato caratterizzato dallo strascico di polemiche seguito alle riforme del Governo in tema di separazione delle carriere della magistratura. Le toghe, dopo la relazione del presidente vicario della Corte d'Appello, Aldo Manfredi, hanno replicato la protesta attuata in tutte le 26 Corti italiane, prima mostrando la Costituzione italiana e poi abbandonando l'aula magna del tribunale, non appena ha preso la parola Vittorio Corasaniti, vicecapo di Gabinetto del ministero della Giustizia.
CRITICHE SU MODIFICHE PRESCRIZIONE
Critiche sono state sollevate da Manfredi, non solo sulla riforma voluta dal ministro Carlo Nordio, ma anche sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio, sulla cessazione del corso della prescrizione alla sentenza di primo grado, sull'introduzione del processo civile telematico. Riforme ''ondivaghe'' le ha definite nella sua relazione il presidente Manfredi.
'Negli ultimi due anni - ha affermato Manfredi che tra breve andrà in pensione - ed in tempi recenti diversi sono stati gli interventi, specie in ambito penale, del legislatore, alcuni attuati ed altri in itinere, connotati da un procedere ondivago e a volte contraddittorio su cui vorrei spendere qualche considerazione. Ritengo meritevole di condivisione l'idea del ritorno alla prescrizione sostanziale, perché atto di civiltà giuridica; istituto regolato nell'arco di pochi anni da tre diverse discipline. L'assetto ultimo, che vede la cessazione del corso della prescrizione alla sentenza di primo grado, controbilanciata dall'inusitato istituto della improcedibilità dell'azione penale, pur apparendo utile sul piano della efficienza del sistema, propone rilevanti riserve sul piano generale. La prescrizione è certo istituto di civiltà giuridica, di garanzia dei singoli, non cancellabile in un sistema penale che dovrebbe essere di impronta liberale, anche se certo è al contempo foriero di conseguenze gravi sul piano della inalienabile pretesa di giustizia da parte del consesso sociale e della necessità di una giusta risposta alla commissione dei reati, anche a tutela dei diritti di chi dal reato è stato offeso. Ma questi effetti negativi, di un istituto ineludibile, non si possono ovviare con misure che cancellano o limitano irragionevolmente l'istituto in danno di chi ha diritto a non essere giudicato sine die ed una volta venuto meno l'interesse pubblico all'accertamento del reato per il decorso del tempo, ma celebrando in tempi ragionevoli i processi, mettendo la macchina della giustizia in grado di farlo, con risorse, interventi normativi di velocizzazione, limitazione dell'intervento penale, prevedendo, come era nella legge Orlando e tornerà, a quanto pare, ad essere, meccanismi equilibrati di salvaguardia".
"Il processo penale - ha ricordato Manfredi - è costruzione della memoria, poiché quello che in esso viene accertato è affidato a chi verrà, è quindi momento sociale in cui la comunità si confronta con l'effettività delle sue regole e sottrae ai singoli il potere di vendetta privata, chiama a raccolta i suoi membri attraverso le istituzioni che essi stessi si sono liberamente dati, anche perché la violazione delle sue leggi, l'offesa ed anche il dolore siano condivisi e resi così, nella solidarietà, più sopportabili per chi ne è stato vittima''.
NO ALL'ABROGAZIONE DEL REATO D'ABUSO D'UFFICIO
''Con il rispetto dovuto alle sovrane scelte del legislatore non posso condividere l'intervento abrogativo del reato di abuso d'ufficio. La giustificazione secondo cui l'abrogazione si sarebbe imposta in quanto si tratterebbe di fattispecie connotata da genericità, che si presterebbe a letture forzate, invasioni di campo nell'agire della Pubblica amministrazione, i cui rappresentanti sarebbero intimoriti, al punto da condizionarne l'azione, non sembra cogliere nel segno - ha affermato Manfredi. -. L'ultima versione dell'art 323 codice penale era connotata da puntuale carattere di determinatezza e specificità, riducendo di molto la possibilità dell'intervento penale. La fattispecie sanzionava solo condotte di evidente gravità e lesività dei beni della imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione''. Si guardava alle ''condotte di vessazione (l'arrecare ad altri un danno ingiusto) o palese favoritismo (il procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale), gravemente offensive del bene giuridico protetto, perché mosse dalla massima intensità del dolo (quello intenzionale), connotate da violazione di leggi che prevedono specifiche regole di condotta, da cui non residuano margini di discrezionalità - ha ricordato Manfredi -. Ne derivava che nella valutazione del giudice esulava qualsiasi possibile sindacato della discrezionalità amministrativa, ciò escludendo qualsiasi indebita invasione di campo".
"Orbene - punta l'indice Manfredi - sembra francamente inaccettabile che condotte siffatte, gravemente lesive degli interessi generali e dei singoli non trovino più tutela e copertura sul piano penale, non coperte in alcun modo dalle altre previsioni dei reati contro la Pubblica amminsitrazione, al punto che pare inevitabile che il legislatore debba prima o poi tornare a coniare nuove fattispecie che non lascino impuniti fatti comunemente avvertiti come gravi e lesivi di valori basilari che devono informare l'agire di chi ricopre una pubblica funzione. Cosa peraltro già avvenuto con la introduzione dell'articolo 314 bis codice penale che sanziona il peculato per distrazione. Condotta che, a seguito della modifica dell'articolo 314 codice penale, esulava dalla fattispecie del peculato ed era, per costante giurisprudenza, riconducibile alla fattispecie dell'abuso d'ufficio".
"Come, detto, è evidente che vi sono fatti gravi, condotte di palese favoritismo, o peggio, violative dell'obbligo di astensione produttive intenzionalmente di un vantaggio o danno ingiusti, nonché condotte vessatorie, che appare inaccettabile lasciare impunite e che potrebbero non integrare alcun altro reato. Francamente resta incomprensibile l'abrogazione dell'articolo 323 codice penale anche nella parte relativa alla violazione dell'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto e negli altri casi previsti dalla legge, che certo nulla ha a che vedere con la ''paura della firma''. Su questo versante il cedimento verso la illegalità, il nepotismo, il familismo è davvero incomprensibile. L'assunzione o il favore alla moglie, al figlio, al caro amico, resta priva di sanzione e l'atto, se privo di controinteressati, sarà intangibile anche sul piano amministrativo, salvo l'intervento in autotutela che, però, se omesso, resta a sua volta privo di responsabilità penale, salvo la possibilità, non scontata, di poter contestare il rifiuto".
NO AL PM SUPERPOLIZIOTTO
"Il punto è, a mio avviso, se sia vero che un pm separato, oltre ad essere più coerente sul piano formale con il sistema processuale di tipo accusatorio e con il ruoto tecnico di parte che gli compete, assicuri veramente maggiori garanzie all'indagato ed imputato e assicuri maggiore terzietà del giudice (che è poi l'obiettivo della riforma), dovendosi peraltro dar prova di una soccombenza del giudice al pm che i numeri smentiscono". Così Manfredi ha espresso forti perplessità sulla separazione delle carriere e sulla riforma del Csm.
Il dubbio è se è il caso "di fare del pm, di fatto, un superpoliziotto, con una formazione diversa da quella del giudice, che avrà il compito di vincere il processo piuttosto che quello di agire nell'interesse della giustizia e anche a tutela del soggetto indagato/imputato". Secondo Manfredi la separazione delle carriere ''è un progetto divisivo, che vede contrapporsi una opposta idea delle funzioni e ruolo del pm", nonostante sia "innegabile che le ragioni a sostegno dell'intervento di riforma, al netto di polemiche strumentali e preconcette, è sorretta da argomenti certamente seri che pongono in risalto profili dell'attuale assetto ordinamentale, che sono ritenuti poco in sintonia con il modello processuale di tipo accusatorio e con il ruolo del pm nel processo, che necessiterebbe di vedere rafforzato il ruolo di garanzia e autonomia del giudice, che si teme condizionato dalla posizione di colleganza con il pm che del processo è parte".
Si tratta di "argomenti, non ho remore a dirlo, certamente seri ed in parte condivisibili, non apparendo certo corretto addebitare a chi sostiene le ragioni di tale modifica ordinamentale (compresi autorevoli giuristi) l'obiettivo di sottomettere il pm al controllo dell'esecutivo, forse auspicato da taluno, ma non certo dalla gran parte dei giuristi che sostengono con forza la riforma. Invero, al di là di possibili retropensieri, se ci si confronta senza slogan preconcetti, con il dato normativo del Dl Costituzionale, non può non rilevarsi che di tale paventato rischio non vi è traccia, allo stato, anche se, come vedremo, grosso è il rischio che quello sia l'approdo finale della riforma. Il pm avrà il suo organo di autogoverno, presieduto anche esso dal Capo dello Stato, di identica composizione del Csm dei giudici, non vi è alcun ampliamento dei poteri e delle competenze del ministro della giustizia, resta intatto il principio della obbligatorietà dell'azione penale, presidio di uguaglianza ed autonomia del pm non sottoposto alle scelte discrezionali del potere politico. Va però detto che in tutti i sistemi in cui vi è separazione tra giudice e pm, salvo che in Portogallo, questo è coerentemente sottoposto al potere esecutivo, ed è indubbio che a ciò si possa alla fine arrivare, al di là delle intenzioni degli attuali riformatori, trattandosi di uno sbocco, ripeto coerente, con la previsione di un pm ordine giudiziario separato".
BASTA CON PROCESSI SHOW E GIUSTIZIA SPETTACOLO
Critico sui forum di discussione, talk show, salotti televisivi e docufiction, il presidente Manfredi, che ha difeso il alvoro del giudice penale “tenuto a fronteggiare e a difendersi dal dilagante fenomeno della giustizia spettacolo. Le notizie di indagini e processi ormai travalicano la cronaca e la corretta informazione – ha rimarcato nella sua relazione -. Ora si generano reportage, ma anche forum di discussione, talk show, salotti televisivi, docufiction, tutti infarciti da sequenze di arresti, filmati di operazioni di polizia cui si attribuiscono i nomi più fantasiosi ed immaginifici, imitazioni foniche di intercettazioni, opinioni di improbabili esperti. Come è stato ben evidenziato si additano colpevoli e reclamano castighi, si interpella l’anima folk della comunità, mescolando fatti e valutazioni, falso, vero e verosimile in un baccanale di opinioni scomposto e disinformato. Non più sacrosanta informazione e cronaca giudiziaria, ma autentico intrattenimento. Una giustizia senza processo e a prescindere dal processo, che il processo ed i suoi attori rischia di condizionare, che antepone lo show al racconto e lo share alla corretta rappresentazione dei fatti offerti al tribunale della pubblica opinione. Sullo sfondo le ripercussioni di questa forma di giustizia deistituzionalizzata possono essere gravi e possono incidere sulla imparzialità e autonomia della giurisdizione, soverchiata dal pregiudizio mediatico. Il processo penale riflette un itinerario della ragione ordinato, articolato e formalizzato. Ha una funzione cognitiva e aletica, tesa alla acquisizione di una verità processuale progressiva, convenzionale, e quindi autenticamente epistemica. Una verità, cioè, che viene costruita in un ecosistema chiuso (il sacro cerchio dell’aula di giustizia), secondo modalità predefinite nei luoghi, nei tempi e negli effetti, secondo precise regole, che sono anzitutto regole di esclusione, poste a tutela della verità, ma anche dei diritti fondamentali della persona. Quindi regole che vanno rispettate anche quando esse non portano alla verità, anzi anche quando impediscono di pervenire alla verità, come ben detto dal presidente Giovanni Canzio nel suo saggio “La dike degli antichi e la giustizia dei moderni" ".
Sideralmente distante da tutto ciò il processo mediatico che oggi dilaga. "Esso - è stato sottolineato - è atipico, orfano di qualsiasi luogo di appartenenza, non ha tempi predefiniti; esso è a-nomico, essendo privo di regole, essendo governato da fattori emotivi e irrazionali. Nel processo mediatico alla logica falsificazionista che assume l’imputazione come mera ipotesi da provare al di là di ogni ragionevole dubbio, si sostituisce la opposta regola verificazionista, della condanna anticipata dai media e propalata pro veritate. Crea pseudo verità, provocando delusione e attacchi, a volte virulenti, al giudice che ha osato decidere diversamente. Un grave problema e non so come giudici, avvocati, parti del processo possano difendersi da tali fenomeni devianti, cui contribuiscono prassi assai discutibili. Un peso gravoso, che anche questa Corte ha sperimentato nell’affrontare processi di particolare rilevanza sociale ed impatto mediatico, come quello avente ad oggetto la disgrazia di Rigopiano".
25 gen. 2025
FILIPPO MARFISI
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