Coronavirus. A Pescara  e Montesilvano vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto

A Pescarae a Montesilvano  da oggi sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto.

Lo hanno deciso i sindaci  Carlo Masci e Ottavio De Martinis, con provvedimenti simili. Il primo, con ordinanza numero 43, recante "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus Covid-19" e che avrà validità fino al 3 aprile, ha decretato lo stop a corse e passeggiate.

Nel documento, oltre al divieto di praticare tutte le attività motorie e sportive all’aperto, sono riportate le seguenti decisioni: la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri; il divieto in tutto il territorio di circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali; ad eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, lo svolgimento delle attività commerciali è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 07 e le 21; i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 4, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate.

All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi dispositivi; la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti: 1) a una distanza non superiore a metri 1000 metri dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi; 2) nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora.

La cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

Stefano Suriani

@RIPRODUZIONE VIETATA

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