
La Procura della Repubblica di Lanciano (Ch) ha chiesto e ottenuto l'archiviazione con la formula “il fatto non sussiste” del procedimento penale per diffamazione, aggravato dalla diffusione a mezzo stampa, (art. 595, comma 3) nei confronti di Valeriano Palombaro, ex presidente del Miglianico Lanciano Fc, ritenuto lesivo della reputazione di un altro ex dirigente.
Sotto accusa erano finite alcune frasi contenute in un comunicato stampa diffuso il primo luglio del dell'anno scorso, in cui si legge... "Ieri, 30 giugno 2024, si è chiusa la stagione sportiva 2023-24 che ha portato, nonostante tutto, a vincere il campionato di... Ieri era anche il termine ultimo per onorare gli impegni assunti dal sig.... in merito alle mie quote a lui cedute e ciò è stato disatteso (...] In questi mesi ho subito attacchi alla mia persona intollerabili e sono stato tacciato come il male assoluto ma i fatti invece hanno finalmente dimostrato che il "problema" non ero io (...] Persone che erano entrate in società e che dovevano dimostrare capacità e coerenza con quanto promesso, dicendo che io ero la persona ostacolativa all'ingresso di nuovi soci e sponsor, da mesi sono in giro per il territorio a chiedere aiuto e partecipazione senza nessun risultato ed oggi sono uscenti e pronti a cedere la problematica al primo che passa (....)"...
Conclude il pm Wolfango Rivelli: "Va osservato che, in giurisprudenza, in tema di diffamazione, per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo. Il comunicato stampa, nel suo complesso, non appare contenere espressioni che esulano dal limite della continenza; il reato" ipotizzato "dunque, non è ravvisabile".
Le espressioni contenute nella nota, quindi, secondo il pubblico ministero, rientrano nei limiti del diritto di critica riconosciuto dall'articolo 51 del codice penale.
Il magistrato, ancora, evidenzia come alcune frasi contestate, pur essendo dure e polemiche, non non si traducano in insulti gratuiti e mantengano invece un nucleo di verità. Per questo motivo non si intravedono responsabilità penali.
Il pm ha per ciò chiesto ed ottenuto, dal giudice Massimo Canosa, l'archiviazione del caso. Il provvedimento richiama anche la possibilità, sia per l'indagato sia per la parte offesa, di accedere a programmi di giustizia riparativa, come previsto dalla normativa vigente. 03 ott. 2025
URANIO UCCI
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