Caccia, sentenza Tar Abruzzo. 'Legittimo chiedere divieto di accesso doppiette sui propri terreni per motivi etici'

Il Tar Pescara con una sentenza esemplare, la 254/2026 pubblicata ieri, ha stabilito che un cittadino può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno per motivi etici e la regione può bocciare la domanda solo dimostrando in maniera oggettiva come la sottrazione di un particolare terreno impedisca in concreto il raggiungimento degli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio.

"Nel 2021 al momento del varo del piano faunistico venatorio, quando la norma prevede che si possa avanzare richiesta di divieto per i propri terreni, - dice in una nota la Stazione Ornitologica Abruzzese - decine di proprietari chiesero alla Regione Abruzzo di vietare l'accesso dei cacciatori. Quasi tutte le richieste vennero respinte con motivi capziosi, attraverso una interpretazione restrittiva della legge e affermando che in Abruzzo si era già superato il 30% di territorio protetto, limite che secondo gli uffici regionali doveva essere considerato inderogabile. Una sola cittadina, assistita dalla Stazione Ornitologica Abruzzese e dagli avvocati Herbert Simone e Michele Pezone, ha deciso di contestare davanti ai giudici il diniego regionale, consapevole di affrontare una lunga e costosa battaglia legale davanti al Tar.

Ricordano gli avvocati Michele Pezone ed Herbert Simone: "Nel 2021 una prima vittoria, con il Tar che sospendeva la determinazione della regione imponendo all'ente di riesaminare la domanda. La Regione nonostante la censura del Tar inopinatamente rinnovò con le stesse motivazioni il diniego costringendo la cittadina a presentare un nuovo ricorso. Ieri è arrivata la sentenza di merito che ha bocciato nuovamente la Regione affermando in maniera cristallina due principi di civiltà giuridica. Il primo è che il limite del 30% del territorio regionale sottratto alla caccia è da considerarsi come soglia minima che può essere tranquillamente superata. Il secondo, ancora più rilevante, è che un cittadino può fondare la sua richiesta di divieto di accesso ai cacciatori su motivi etici e morali e la regione per esprimere il diniego è tenuta a dimostrare in maniera dettagliata e oggettiva come la richiesta impedisca il raggiungimento degli obiettivi del Piano faunistico venatorio regionale tenendo appunto in debito conto la rilevanza delle motivazioni di tipo etico alla base della richiesta".

Scrivono infatti i giudici che "la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con varie pronunce ha affermato che il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se l’esercizio di tale attività si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali. Secondo la Corte di Strasburgo infatti, essendo l’attività venatoria esercitata a fini prevalentemente ricreativi, una legislazione nazionale non può impedire al proprietario di negare l’accesso al proprio fondo quando la caccia è vista da chi non la pratica come una ingerenza sproporzionata di terzi nella propria sfera privata".

Dichiara Augusto De Sanctis che, per la Stazione Ornitologica, ha seguito la vicenda: "Questa sentenza fa il paio con quella recente del Consiglio di Stato 895/2006 sullo stesso argomento e va anche oltre affermando un principio generale a cui ora le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi nel valutare le richieste dei cittadini. Ci pare incredibile che in un terreno si possa vietare l'accesso a chiunque tranne alla categoria privilegiata dei cacciatori, se non costruendo alte recinzioni costosissime quando dovrebbe bastare un semplice cartello. Con i cittadini e gli avvocati eravamo e siamo pronti a portare questa battaglia in tutte le sedi, comprese quelle della Corte Costituzionale e della Corte dei Diritti dell'Uomo". 12 mag. 2026

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