Coronavirus. Quarantena per chi arriva in Abruzzo dalla Romania o dalla Bulgaria

"Quanti fanno ingresso in regione Abruzzo e nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o Romania, anche se asintomatici," devono sottostare "alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco".

Lo obbliga l'ordinanza numero 77 firmata ieri dal governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio. Il provvedimento dispone inoltre "che i vettori del trasporto di linea aereo, ferroviario o terrestre acquisiscano, a bordo, dai viaggiatori" che siano stati in Bulgaria o Romania, "specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio". I vettori del trasporto di linea terrestre debbono provvedere "a trasmettere la dichiarazione acquisita prima dell'imbarco, unitamente agli orari di arrivo dei mezzi e al numero dei passeggeri, all'indirizzo mail delle rispettive Asl competenti per luogo di abitazione/dimora, onde consentire la relativa sorveglianza sanitaria".

L'ordinanza, inoltre, impone che "presso le stazioni di arrivo/terminal dei viaggi di linea terrestri, ove possibile sotto il profilo organizzativo, anche in relazione all'entità numerica dei passeggeri provenienti da Bulgaria e Romania... le autorità sanitarie potranno effettuare i necessari test medici; in caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5 gradi i viaggiatori sono sottoposti al test molecolare con tampone nasofaringeo. Per le finalità di cui al presente comma le autorità sanitarie possono avvalersi dei corpi di polizia locale delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono le stazioni di arrivo/terminal".

Coloro che utilizzano, con i servizi bus, fermate diverse dal terminal devono essere "sottoposte dal vettore alla misurazione della temperatura prima di scendere dal mezzo di trasporto; se detta misurazione risulta superiore a 37,5 gradi il vettore avvisa l'autorità sanitaria..., ed accompagna l'utente al terminal più vicino per l'attivazione delle misure previste". Nei casi in cui "non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, ovvero l'alloggio indicato dovesse non risultare idoneo o non più disponibile l'Asl competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario". 

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