
Il Consiglio di Stato mette un punto fermo sul contenzioso che ha seguito le elezioni comunali di Pescara dell’8 e 9 giugno 2024. Con la sentenza pronunciata dalla Quinta sezione, Palazzo Spada ha respinto le richieste di annullamento integrale della consultazione, confermando l’impostazione del Tar Abruzzo ma correggendone in parte il dispositivo: il voto non va rifatto in 27 sezioni, come stabilito in primo grado, bensì in 23.
La vicenda prende le mosse dalla sentenza numero 257 del 2025 del Tar, sezione di Pescara, che aveva accertato un quadro diffuso di irregolarità nelle operazioni elettorali e disposto l’annullamento del voto in 27 sezioni, respingendo però la richiesta di azzeramento complessivo del voto chiesto dal centrosinistra contro l'attuale maggioranza di centrodestra. Una decisione maturata all’esito di una complessa verifica della Prefettura, che aveva portato alla distinzione tra errori meramente formali e vizi tali da compromettere la certezza del risultato.
Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi su tre appelli – presentati da un gruppo di consiglieri comunali eletti e dal sindaco Carlo Masci con alcuni assessori – ha confermato quanto stabilito dal Tar ribadendo che nel giudizio elettorale operano il principio di strumentalità delle forme e quello di conservazione del risultato elettorale, espressione della volontà dei cittadini.
Secondo Palazzo Spada, non ogni irregolarità nella verbalizzazione o nelle operazioni di scrutinio giustifica l’annullamento del voto: "la misura demolitoria è legittima solo quando manchino elementi essenziali tali da rendere impossibile ricostruire in modo attendibile quanto accaduto nel seggio e quale sia stata l’effettiva espressione degli elettori".
Su questa base, ha confermato l’annullamento delle operazioni elettorali nelle sezioni in cui sono emerse discrepanze gravi e non spiegabili tra schede consegnate, autenticate, votate e rinvenute nei plichi. Al tempo stesso, ha accolto parzialmente l’appello incidentale del Comune di Pescara, riducendo il numero delle sezioni da rinnovare.
In particolare, sono state escluse quattro sezioni rispetto alle 27 individuate dal Tar: le sezioni 2, 90 e 145, perché l’annullamento si fondava su motivi aggiunti ritenuti inammissibili nel rito elettorale, e la sezione 140, per l’assenza di una specifica domanda di annullamento, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il risultato finale è dunque che il voto dovrà essere ripetuto in 23 sezioni, mentre viene definitivamente esclusa l’ipotesi di un ritorno alle urne generalizzato. Fino alla nuova proclamazione degli eletti, gli organi comunali restano in carica, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa.
Il rinnovo delle operazioni elettorali riguarda le seguenti sezioni:
25, 28, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 71, 73, 74, 78, 89, 95, 117, 137, 157, 166, 169.
In questi casi, secondo Tar e Consiglio di Stato, le irregolarità riscontrate – tra schede mancanti o in più, voti non coerenti con il numero dei votanti, verbali incompleti o contraddittori – non consentono di ricostruire in modo attendibile l’effettiva volontà degli elettori. 13 genn. 2026
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