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di Paolo Di Vincenzo

E’ entrata in vigore da poche settimane, ma di certo le sontuose campagne pubblicitarie delle compagnie telefoniche non ci faranno nemmeno una battuta.

E’ la delibera 519/15/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, scritta così sembra un rebus ma che illustreremo ampiamente in questa rubrica. Intanto il titolo è: “Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”. Ed è già un po’ più chiaro. La cosa importante, per gli utenti ignari, è che si tratta di clausole per difendere il cittadino da clausole e codicilli. La spiegheremo approfonditamente cominciando da questa settimana.

Per esempio l’articolo 3 parla di "Libertà di scelta degli utenti e obblighi informativi". Vi viene specificato che gli operatori “adeguano i propri modelli contrattuali e adottano tutte le misure necessarie affinché gli utenti dispongano, prima della conclusione del contratto, delle informazioni elencate all’articolo 70 del Codice, che devono essere riportate in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile. In particolare, gli operatori informano i propri clienti del termine entro il quale avverrà l’attivazione del servizio e delle modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico se tale termine non viene rispettato”. 

Non solo, gli operatori sono obbligati ad adottare: “tutte le misure necessarie a evitare la fornitura di servizi in assenza di un contratto consapevolmente e liberamente concluso dall’utente, in particolare nel caso in cui il contratto comporti il passaggio ad altro operatore e la portabilità del numero. Se il cambiamento di operatore avviene contro la volontà dell’utente, l’operatore responsabile non pretende alcun corrispettivo per le prestazioni erogate e provvede in favore dell’utente, oltre alla corresponsione degli indennizzi dovuti, al rimborso delle somme da questi indebitamente corrisposte in ragione del trasferimento, ivi incluse quelle necessarie al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti”.
 
26 maggio '16

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